Detassazione degli aumenti retributivi e maggiorazioni per lavoro notturno, festivo e a turni

La Legge di Bilancio ha previsto, limitatamente al periodo d’imposta 2026, un’agevolazione sugli aumenti retributivi derivanti da rinnovi di CCNL e sulle maggiorazioni per lavoro notturno, festivo e a turni.

Analizziamo di seguito gli effetti dell’agevolazione alla luce dei chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate il 24/2/2026 con la circolare 2/E.

Agevolazione per aumenti retributivi derivanti da rinnovi di CCNL

L’agevolazione consiste nell’applicazione dell’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionale e comunale pari al 5%. L’imposta è applicata senza che il lavoratore faccia domanda al datore di lavoro, per cui quest’ultimo è tenuto alla verifica dei requisiti.

L’agevolazione spetta ai lavoratori dipendenti

  • del settore privato;
  • con un reddito da lavoro dipendente del 2025 non superiore a 33.000€.

I lavoratori che nel 2025 hanno svolto una o più attività con datori di lavoro diversi devono comunicare al datore di lavoro che applica l’imposta sostitutiva le informazioni relative ai redditi percepiti mediante consegna delle CU o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

I lavoratori possono rinunciare in forma scritta all’applicazione dell’imposta sostitutiva sugli incrementi contrattuali che quindi saranno tassati applicando le ordinarie aliquote IRPEF.

L’imposta sostitutiva si applica agli incrementi retributivi corrisposti nell’anno 2026 in attuazione di rinnovi dei CCNL sottoscritti negli anni dal 2024 al 2026 (esclusi quindi i contratti collettivi di secondo livello).

A titolo esemplificativo, riportiamo il calcolo relativo all’aumento mensile di un dipendente inquadrato al livello C2 del CCNL Metalmeccanica industria, rinnovato nell’anno 2025:

  • 25,86 € dal 01/06/2025
  • 49,64 € dal 01/06/2026

L’imposta sostitutiva del 5% si applica sull’importo di 25,86 € da gennaio a maggio 2026, sull’importo di 75,50 € da giugno a dicembre 2026.

Agevolazione per indennità e maggiorazioni per lavoro notturno, festivo, nel riposo settimanale e a turni

L’agevolazione consiste nell’applicazione dell’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionale e comunale pari al 15%.  L’imposta è applicata senza che il lavoratore faccia domanda al datore di lavoro, per cui quest’ultimo è tenuto alla verifica dei requisiti.

L’agevolazione spetta ai lavoratori dipendenti

  • del settore privato;
  • con un reddito da lavoro dipendente del 2025 non superiore a 40.000€.

Sono esclusi i lavoratori dei settori della somministrazione di alimenti e bevande e del turismo in quanto già beneficiari del trattamento integrativo speciale.

I lavoratori che nel 2025 hanno svolto una o più attività con datori di lavoro diversi devono comunicare al datore di lavoro che applica l’imposta sostitutiva le informazioni relative ai redditi percepiti mediante consegna delle CU o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. Con le stesse modalità i lavoratori che nel 2026 abbiano altri rapporti di lavoro dipendente dovranno monitorare il limite di somme assoggettate a imposta sostitutiva comunicando ai datori di lavoro l’eventuale inapplicabilità per superamento.

I lavoratori possono rinunciare in forma scritta all’applicazione dell’imposta sostitutiva sulle maggiorazioni e indennità che quindi saranno tassati applicando le ordinarie aliquote IRPEF.

L’imposta sostitutiva si applica:

  • alle maggiorazioni e indennità corrisposte dal datore di lavoro in relazione al lavoro notturno;
  • alle maggiorazioni e indennità per lavoro prestato nei giorni festivi e nei giorni di riposo settimanale;
  • alle indennità di turno e ulteriori emolumenti connessi al lavoro a turni;
  • alle indennità di reperibilità.

La base dell’imposta sostitutiva sono gli importi aggiuntivi rispetto alla retribuzione ordinaria, esclusa la retribuzione straordinaria.

Le maggiorazioni e indennità possono essere assoggettate all’imposta sostitutiva entro il limite annuo di 1.500,00 euro e le eccedenti saranno tassate ordinariamente.

Lo Studio è a disposizione per approfondimenti e valutazioni.

Ti è piaciuto l'articolo? Condividilo
Facebook
Threads
WhatsApp
LinkedIn
X

Cosa vuoi leggere?