
Dal 1.7.2026 entrano in vigore le disposizioni previste dalla Legge di Bilancio 2026 per la gestione del TFR. I nuovi principi di scelta volontaria e di silenzio-assenso che coinvolgono i lavoratori dipendenti del settore privato (escluso il lavoro domestico) richiedono il tempestivo aggiornamento delle procedure operative dei datori di lavoro.
Le novità riguardano le nuove assunzioni effettuate dal 1.7 per le quali
- il meccanismo di adesione automatica che ora opera allo scadere dei 60 giorni (non più sei mesi);
- con effetti decorrenti dalla data di assunzione, e non più dal termine di scadenza.
Novità per i datori di lavoro
Per le assunzioni effettuate dal 1.7 il lavoratore ha 60 giorni per esprimere la scelta sulla destinazione del TFR, decorsi i quali opera l’adesione automatica alla previdenza complementare a decorrere dalla data di assunzione.
Al datore di lavoro è quindi richiesto all’atto di assunzione di fornire al lavoratore un’informativa con le opzioni disponibili per la gestione del TFR che indichi
- il contratto collettivo di riferimento;
- il fondo pensione di riferimento;
- la facoltà di destinare il TFR ad una forma pensionistica complementare;
- la facoltà di mantenere il TFR in azienda o presso il fondo di tesoreria INPS (in base alle caratteristiche specifiche);
- il termine entro il quale è obbligatorio esercitare la scelta e le conseguenze della mancata scelta;
- i meccanismi dell’integrazione con il contributo datoriale previsti dal contratto collettivo;
- le istruzioni per ottenere la documentazione del fondo pensione;
- un modulo per effettuare la scelta di destinazione del TFR.
Il datore di lavoro dovrà essere in grado di fornire la data in cui l’informativa è stata consegnata e quella in cui il modulo per la scelta è stato restituito.
Per evitare errori nella destinazione del TFR o contestazioni del lavoratore è necessario adeguare le procedure interne per acquisire per ciascuna nuova assunzione:
- la data di assunzione;
- la data di consegna dell’informativa e del modulo di sceltail termine dei 60 giorni;
- la scelta del lavoratore;
- il fondo pensione di destinazione;
- la data di decorrenza del conferimento del TFR ed eventuali contributi.
È opportuno che l’informativa venga consegnata contestualmente alla documentazione di assunzione e che venga acquisita la relativa ricevuta firmata dal lavoratore.
Il 30.6.2026 è stata pubblicata una bozza di modello per la destinazione del TFR (link al modello TFR3) sul Portale sulla Previdenza Complementare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali da utilizzare in attesa del modello ufficiale.
La scelta del lavoratore
I lavoratori vengono classificati in base alla situazione attuale in
- lavoratori di prima assunzione, ovvero quelli che instaurano il loro primo rapporto di lavoro dopo il 1.7;
- lavoratori non di prima assunzione, ovvero quelli assunti dopo il 1.7 che in passato hanno già avuto altri rapporti lavorativi.
Per i lavoratori di prima assunzione la mancata scelta nel termine di 60 giorni comporta l’adesione al fondo pensione di riferimento.
Per i lavoratori non di prima assunzione
- se dichiarano di essere iscritti a una forma di previdenza complementare la mancata scelta nel termine di 60 giorni comporta l’adesione automatica alla forma prevista per il nuovo rapporto di lavoro;
- se dichiarano di non essere iscritti ad una forma di previdenza complementare la mancata scelta nel termine di 60 giorni comporta il mantenimento del TFR in azienda.
Fondo pensione di riferimento
Nei casi sopra descritti in cui il lavoratore aderisce al fondo pensione di riferimento questo è individuato dal contratto collettivo. In presenza di più fondi pensione collettivi l’adesione avviene al fondo a cui abbiano aderito il maggior numero di lavoratori dell’impresa, mentre in assenza di un fondo collettivo avviene alla forma pensionistica complementare residuale individuata dalla norma nel Fondo Cometa.
Contributo datoriale
In base al contratto collettivo è possibile che l’adesione alla previdenza complementare preveda un contributo a carico del datore di lavoro che, in presenza di adesioni numerose, può comportare un sensibile aumento del costo del lavoro. Il contributo non è obbligatorio nel caso la RAL risulti inferiore al valore dell’assegno sociale (poco più di 7.000 euro per l’anno 2026).
Portabilità
Dal 1.11 verrà modificata la normativa della portabilità del contributo datoriale. È previsto che il lavoratore che abbia destinato il TFR al fondo pensione di riferimento, e quindi che beneficia del contributo datoriale, possa aderire ad un nuovo fondo trasferendo oltre al TFR maturando anche l’obbligo contributo da parte del datore di lavoro che in precedenza veniva meno.
Procedure operative
Per ogni assunzione quindi il datore di lavoro dovrà:
- consegnare l’informativa scritta sulla previdenza complementare;
- acquisire la dichiarazione sulla prima assunzione nel settore privato;
- acquisire la dichiarazione sull’eventuale adesione già esistente a una forma pensionistica complementare;
- consegnare il modulo di scelta sulla destinazione del TFR;
- registrare la data di scadenza dei 60 giorni;
- conservare tutta la documentazione consegnata e ricevuta.
Lo Studio è a disposizione per approfondimenti e valutazioni.