Legge di Bilancio 2026 e decreto “Milleproroghe”

Si riepilogano di seguito le principali novità in materia fiscale e agevolativa nonché in materia di lavoro e previdenza introdotte dalla Legge 30.12.2025 n. 199 (Legge di Bilancio 2026) e dal decreto-legge 31.12.2025 n. 200 (c.d. decreto “Milleproroghe”).

Principali novità in materia fiscale e agevolativa

Revisione della disciplina dell’IRPEF

L’aliquota del secondo scaglione IRPEF viene ridotta dal 35% al 33%.

Conseguentemente, con decorrenza 1° gennaio 2026, gli scaglioni di reddito e le aliquote IRPEF risultano così definiti:

  • Fino a 28.000 euro, aliquota del 23%;
  • Oltre 28.000 e no a 50.000 euro, aliquota del 33%;
  • Oltre 50.000 euro, aliquota del 43%.

Per i contribuenti titolari di un reddito complessivo superiore a 200.000 euro è diminuito di un importo pari a 440 euro l’ammontare della detrazione dall’imposta lorda spettante in relazione ai seguenti oneri:

  • gli oneri la cui detraibilità è fissata nella misura del 19%, fatta eccezione per le spese sanitarie;
  • le erogazioni liberali in favore dei partiti politici;
  • i premi di assicurazione per rischio eventi calamitosi.

Disciplina sulle locazioni brevi

A decorrere dall’anno 2026, l’applicazione del regime della cedolare secca relativa agli immobili per i quali sono stipulati contratti di locazione breve è limitata esclusivamente a 2 immobili (anziché a 4). Si ricorda che si definiscono locazioni brevi “i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, ivi inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare”.

Pertanto, a seguito delle modifiche introdotte:

  • l’aliquota del 21% resta in ogni caso, applicabile al primo immobile;
  • al secondo immobile si applica l’aliquota del 26%;
  • dal terzo immobile il reddito è considerato reddito d’impresa.

Interventi di recupero edilizio

In relazione alla detrazione IRPEF spettante per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio (c.d. “bonus casa”) vengono prorogate anche per l’anno 2026 le aliquote fissate per l’anno 2025.

Per le spese sostenute dai titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, la detrazione IRPEF per gli interventi volti al recupero edilizio, nel limite massimo di spesa agevolata di 96.000 euro per unità immobiliare (comprese le pertinenze), è fissata:

  • al 50% se le spese sono sostenute dall’1.1.2025 al 31.12.2026;
  • al 36% se le spese sono sostenute dall’1.1.2027 al 31.12.2027.

Per tutti gli interventi eseguiti su unità immobiliari diverse dall’abitazione principale, nel limite massimo di spesa agevolata di 96.000 euro per unità immobiliare (comprese le pertinenze), l’aliquota è fissata:

  • al 36% se le spese sono sostenute dall’1.1.2025 al 31.12.2026;
  • al 30% se le spese sono sostenute dall’1.1.2027 al 31.12.2027.

Ecobonus e sismabonus

Le aliquote della detrazione IRPEF/IRES spettante per gli interventi volti alla riqualificazione energetica degli edifici (c.d. “ecobonus”) e di quella spettante per gli interventi volti alla riduzione del rischio sismico (c.d. “sismabonus”), sono allineate al “bonus casa” con riguardo alle spese sostenute dall’1.1.2025.

L’“ecobonus” e il “sismabonus” (compreso il c.d. “sismabonus acquisti”), in particolare, vengono prorogati nelle seguenti misure:

  • per le abitazioni principali, l’aliquota è del 50% per le spese sostenute nel 2025 e 2026, mentre scende al 36% per quelle sostenute nel 2027;
  • per le unità immobiliari diverse dall’abitazione principale l’aliquota è del 36% per le spese sostenute nel 2025 e 2026 e del 30% per quelle sostenute nel 2027.

Bonus mobili

Viene prorogata anche per l’anno 2026 la detrazione IRPEF del 50% per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici (c.d. “bonus mobili”) quando sono realizzati determinati interventi edilizi.

L’agevolazione, pertanto, spetta anche in relazione alle spese sostenute dall’1.1.2026 al 31.12.2026, se gli interventi di recupero del patrimonio edilizio sono iniziati dall’1.1.2025.

In relazione alle spese sostenute dall’1.1.2026 al 31.12.2026 il limite massimo di spesa cui applicare la detrazione IRPEF del 50% rimane fissato a 5.000 euro, indipendentemente dall’ammontare delle spese sostenute per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio.

Regime forfetario

È esteso anche al 2026 l’aumento da 30.000 a 35.000 euro, già stabilito per il 2025, della soglia di reddito di lavoro dipendente o redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente oltre la quale sono preclusi l’accesso e la permanenza al regime forfetario.

Disposizioni in materia di criptovalute

Vengono escluse dall’incremento dal 26% al 33% dell’aliquota dell’imposta sostitutiva previsto dal 1° gennaio 2026 le plusvalenze e gli altri proventi derivanti da operazioni di detenzione, cessione o impiego di token di moneta elettronica denominati in euro. Dette operazioni riguardano le cc.dd. stablecoin. Viene inoltre precisato che:

  • per token di moneta elettronica denominati in euro s’intendono i token il cui valore è stabilmente ancorato all’euro e i cui fondi di riserva sono detenuti integralmente in attività denominate in euro presso soggetti autorizzati nell’Unione europea;
  • non costituisce realizzo di plusvalenza o minusvalenza la mera conversione tra euro e token di moneta elettronica denominati in euro, né il rimborso in euro del relativo valore nominale.

Imposta sulle transazioni finanziarie

A decorrere dal 1° gennaio 2026 l’aliquota della c.d. Tobin Tax è aumentata, sia con riferimento al trasferimento della proprietà di azioni e altri strumenti partecipativi (dallo 0,2% allo 0,4%) sia con riferimento alle negoziazioni ad alta frequenza relative agli strumenti finanziari (dallo 0,02% allo 0,04%).

Assegnazione agevolata di beni ai soci, trasformazione in società semplice ed estromissioni di beni delle imprese individuali

Viene riaperta la possibilità entro il 30 settembre 2026 di assegnare o cedere in via agevolata ai soci:

  • beni immobili non strumentali per destinazione;
  • beni mobili registrati non utilizzati come beni strumentali nell’attività propria dell’impresa,

nonché di trasformare in società semplice le società, di persone o di capitali, che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei suddetti beni.

Le imposte sostitutive delle imposte sui redditi e dell’IRAP sono:

  • 8% (o 10,5% per le società non operative) sulla plusvalenza, con possibilità di utilizzare il valore catastale per gli immobili;
  • 13% sulle riserve in sospensione d’imposta annullate.

Rateizzazione delle plusvalenze

A decorrere dal 1° gennaio 2026, le plusvalenze derivanti dalla cessione di beni strumentali e di partecipazioni diverse da quelle in regime PEX diventeranno imponibili per l’intero ammontare nell’esercizio di realizzo. Pertanto, la possibilità di rateizzare le plusvalenze in un massimo di cinque esercizi rimane valida esclusivamente per le cessioni di aziende o di rami d’azienda.

Affrancamento straordinario delle riserve in sospensione d’imposta

Viene riproposta la possibilità di affrancare le riserve in sospensione d’imposta esistenti nel bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2024 fino all’importo che residua al termine dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2025 a fronte del versamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’IRAP pari al 10%, da versare in quattro rate annuali.

Regime fiscale dei dividendi e delle plusvalenze

Cambia il trattamento fiscale dei dividendi e delle plusvalenze percepiti dagli imprenditori individuali che detengono partecipazioni nel regime d’impresa, dalle società di persone e di capitali e dagli enti commerciali. Il regime di esenzione, previsto per evitare fenomeni di doppia imposizione sulle partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente tramite società controllate, spetta ai soggetti che detengono una quota di partecipazione al capitale non inferiore al 5% ovvero di valore fiscale non inferiore a 500.000 euro. Il mancato rispetto dei suddetti requisiti comporta la tassazione integrale del dividendo o della plusvalenza.

Il nuovo regime si applica:

  • alle distribuzioni di utili o di riserve deliberate a decorrere dal 1° gennaio 2026;
  • alla cessione di partecipazioni acquisite dal 1° gennaio 2026.

Rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni

A partire dalle rivalutazioni effettuate dal 1° gennaio 2026 e da perfezionare entro il 30 novembre 2026, l’aliquota dell’imposta sostitutiva per la rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni, dovuta sul valore di perizia o sul valore normale, viene aumentata dal 18% al 21%. Resta, invece, invariata al 18% l’aliquota dell’imposta sostitutiva per la rivalutazione dei terreni agricoli ed edificabili.

Iper-ammortamento

Viene introdotta una disciplina agevolativa, consistente in una maggiorazione dell’ammortamento (c.d. iper-ammortamento) in favore delle imprese che, dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028, effettuano investimenti in:

  • beni materiali e immateriali strumentali nuovi compresi, rispettivamente, negli elenchi di cui agli Allegati IV e V alla Legge di Bilancio 2026 (beni materiali e immateriali 4.0 aggiornati), interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura;
  • beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, anche a distanza, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta.

Tali beni devono essere:

  • prodotti in uno degli Stati membri dell’Unione Europea o in Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo;
  • destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato.

Le maggiorazioni base da applicare al costo degli investimenti sono pari a:

  • 180%, per investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
  • 100%, per investimenti oltre 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
  • 50%, per investimenti oltre 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro.

Il beneficio opera con riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria ed è cumulabile con ulteriori agevolazioni finanziate con risorse nazionali ed europee che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che il sostegno non copra le medesime quote di costo dei singoli investimenti del progetto di innovazione e non porti al superamento del costo sostenuto.

Per l’accesso al beneficio l’impresa dovrà trasmettere, in via telematica tramite una piattaforma sviluppata dal GSE sulla base di modelli standardizzati, apposite comunicazioni e certificazioni concernenti gli investimenti agevolabili. È prevista l’emanazione di un decreto recante le disposizioni attuative dell’agevolazione in commento.

Industria 4.0

Viene istituito per l’anno 2026, limitatamente agli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2025, un fondo con una dotazione di 1,3 miliardi di euro a favore delle imprese, destinato ad incremento dei limiti di spesa previsti per il credito d’imposta Industria 4.0, ossia per investimenti in beni strumentali nuovi, funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale, da usufruire esclusivamente in compensazione presentando il modello F24 nel corso dell’anno 2026.

Credito d’imposta 5.0 per le imprese energivore

Viene istituito un credito d’imposta utilizzabile esclusivamente in compensazione, riservato alle imprese a forte consumo di energia (cc.dd. imprese energivore) rientranti negli elenchi delle imprese a forte consumo di energia elettrica o a forte consumo di gas naturale, istituiti presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA), relativamente agli investimenti effettuati nel 2025 in beni materiali e immateriali nuovi strumentali all’esercizio dell’impresa secondo il paradigma “4.0”. Il credito d’imposta è riconosciuto nel limite massimo di spesa di 10 milioni di euro per l’anno 2026 ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante modello F24. Con decreto interministeriale saranno definiti i criteri e le modalità attuative.

Liquidazione IVA nel caso di dichiarazioni omesse

Viene previsto che, in caso di omessa dichiarazione IVA, l’agenzia delle Entrate possa procedere alla liquidazione dell’imposta, anche avvalendosi di procedure automatizzate, sulla base:

  • delle fatture elettroniche emesse e ricevute;
  • dei corrispettivi telematici trasmessi;
  • degli elementi desumibili dalle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche (LIPE).

Al contribuente verrà inviata una comunicazione bonaria che includerà la sanzione per omessa dichiarazione pari al 120%, la quale potrà essere ridotta a un terzo (40%) se il pagamento avviene entro 60 giorni.

La novità trova applicazione dalle annualità per le quali, alla data del 1° gennaio 2026, non sia ancora decorso il termine di accertamento, ovvero sette anni da quando la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.

Base imponibile IVA per permute e dazioni di pagamento

Dal 1° gennaio 2026 cambia il criterio di determinazione della base imponibile IVA per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in corrispettivo di altre cessioni di beni o prestazioni di servizi (permute), o per estinguere precedenti obbligazioni (dazioni di pagamento). Non si farà più riferimento al “valore normale” dei beni o servizi scambiati, ma all’ammontare dei costi riferibili alla cessione o prestazione oggetto dell’operazione.

Tax Free Shopping

Sono previste due modifiche principali per gli acquisti effettuati da privati extra-UE:

  • l’introduzione, tramite provvedimento attuativo, di future modalità semplificate per il rimborso dell’IVA;
  • l’estensione da quattro a sei mesi del termine entro il quale il cessionario deve restituire al venditore la fattura vistata in Dogana.

Rottamazione-quinquies

Viene prevista una definizione agevolata per i debiti affidati all’agente della Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023, derivanti dal mancato versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali presentate, dai controlli automatici e formali delle dichiarazioni oppure dall’omesso versamento di contributi previdenziali dovuti all’Inps, con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento, come pure derivanti da infrazioni al Codice della strada. I debiti oggetto della definizione, anche se oggetto di precedenti rottamazioni decadute, possono essere estinti versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, senza corrispondere invece le somme affidate all’agente della Riscossione a titolo di interessi e sanzioni nonché le somme aggiuntive e quelle maturate a titolo di aggio. Non rientrano nel perimetro della rottamazione dei ruoli i carichi derivanti da accertamento esecutivo, accertamento di valore ai fini dell’imposta di registro, avviso di liquidazione, avviso di recupero del credito d’imposta e atti di contestazione separata delle sanzioni. La domanda di accesso alla definizione agevolata andrà effettuata telematicamente entro il 30 aprile 2026, con indicazione del numero di rate scelto, mentre l’agente della Riscossione liquiderà gli importi da pagare entro il 30 giugno 2026. Il versamento andrà effettuato entro il 31 luglio 2026. È possibile rateizzare fino a un massimo di 54 rate bimestrali di pari ammontare e interessi al tasso del 3% annuo a partire dal 1° agosto 2026. Si decade dalla rottamazione, con riemersione del debito oggetto di definizione, se non viene pagata l’unica rata, oppure due rate anche non consecutive del piano di dilazione oppure l’ultima rata (rileva anche il pagamento insufficiente).

Compensazioni orizzontali

In presenza di ruoli scaduti per un importo superiore a 50.000 euro è vietata la compensazione orizzontale o esterna, ovvero la compensazione di imposte di natura diversa. La limitazione opera anche per l’eccedenza di eventuali crediti spettanti rispetto ai debiti iscritti a ruolo, mentre non opera in presenza di dilazioni in essere o di presentazione della domanda di rottamazione dei ruoli.

Accertamento e controlli fiscali

Vengono messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione i dati dei corrispettivi risultanti dal sistema della fatturazione elettronica e trasmissione telematica delle fatture, emesse nel semestre precedente dai debitori iscritti a ruolo, così da consentire all’agente della Riscossione di svolgere attività di analisi più mirate per l’avvio di procedure esecutive presso terzi. Le modalità di attuazione sono demandate ad un successivo provvedimento.

Legge Sabatini

Viene rifinanziata con 200 milioni di euro per l’anno 2026 e con 450 milioni di euro per l’anno 2027 l’autorizzazione di spesa relativa alla c.d. “Nuova Sabatini”, misura di sostegno agli investimenti in beni strumentali da parte di micro, piccole e medie imprese, tramite contributi a tasso agevolato per gli investimenti in nuovi macchinari, impianti e attrezzature.

Principali novità in materia di lavoro e previdenza

Incrementi retributivi contrattuali nel settore privato

Al fine di favorire l’adeguamento salariale al costo della vita e di rafforzare il legame tra produttività e salario, gli incrementi retributivi corrisposti ai lavoratori dipendenti nell’anno 2026, in attuazione di rinnovi contrattuali sottoscritti dal 1.01.2024 al 31.12.2026, sono assoggettati a un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali pari al 5%.

L’agevolazione si applica esclusivamente ai lavoratori del settore privato che hanno conseguito, nell’anno 2025, un reddito di lavoro dipendente non superiore a 33.000 euro, ferma restando la facoltà del prestatore di lavoro di rinunciare per iscritto all’applicazione della misura.

Premi di risultato nel settore privato

Ai premi di produttività e alle somme erogate a titolo di partecipazione agli utili in esecuzione di contratti aziendali o territoriali, corrisposti negli anni 2026 e 2027, l’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali è applicabile con l’aliquota ridotta all’1% entro il limite di importo complessivo di 5.000 euro. L’aliquota di imposta sostitutiva del 5% rimane valida solo per i premi corrisposti nel 2025.

I beneficiari sono i lavoratori dipendenti del settore privato che, nell’anno precedente, abbiano percepito un reddito da lavoro dipendente non superiore a 80.000 euro.

Indennità e maggiorazioni retributive per lavoro notturno e a turni

Per il periodo d’imposta 2026, salvo espressa rinuncia scritta del lavoratore, è prevista l’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali pari al 15% entro il limite annuo di 1.500 euro, alle somme corrisposte come maggiorazioni e indennità per:

  • lavoro notturno;
  • lavoro prestato nei giorni festivi o di riposo settimanale;
  • indennità di turno previste dai C.C.N.L.

L’agevolazione è riservata ai lavoratori del settore privato che hanno conseguito, nell’anno 2025, un reddito di lavoro dipendente non superiore a 40.000 euro.

Non rientrano nell’ambito di applicazione dell’imposta sostitutiva i compensi che, ancorché denominati come maggiorazioni o indennità, sostituiscono in tutto o in parte la retribuzione ordinaria.

Restano ferme le ordinarie regole contributive in materia previdenziale e assistenziale, salvo quanto diversamente previsto dai C.C.N.L. e dalla normativa vigente.

Trattamento integrativo speciale per il settore turistico e i pubblici esercizi

Al fine di garantire la stabilità occupazionale e sopperire alla carenza di personale, per il periodo dal 1.01.2026 al 30.09.2026, viene riconosciuto un trattamento integrativo speciale ai lavoratori del settore turistico e a quelli dei pubblici esercizi.

Tale importo è pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte per lavoro notturno e/o straordinario festivo e non concorre alla formazione del reddito.

L’agevolazione è riservata ai titolari di reddito di lavoro dipendente che, nell’anno 2025, non hanno superato l’importo di 40.000 euro.

Buoni pasto elettronici

La soglia di esenzione fiscale per le prestazioni sostitutive del vitto rese in forma elettronica (buoni pasto elettronici) è elevata a 10 euro mentre per le medesime prestazioni rese in forma non elettronica, resta ferma la soglia di esenzione di 4 euro.

Pertanto, a decorrere dal 2026 le indennità sostitutive di mensa sono così disciplinate:

  • somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro nonché quelle in mense organizzate direttamente dal datore di lavoro o gestite da terzi: esenti;
  • prestazioni sostitutive delle somministrazioni di vitto: se in forma cartacea esenti sino a 4 euro, se in forma elettronica esenti sino a 10 euro;
  • indennità sostitutive delle somministrazioni di vitto corrisposte agli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o ad unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione: esenti fino all’importo complessivo giornaliero di 5,29 euro.

Assunzioni a tempo indeterminato

Con riferimento ad assunzioni effettuate nell’anno 2026 mediante contratti di lavoro dipendente a tempo indeterminato nonché omologhe trasformazioni di contratti di lavoro dipendente da tempo determinato a tempo indeterminato, viene riconosciuto un esonero parziale dalla quota dei contributi di previdenza sociale a carico dei datori di lavoro, per un periodo massimo di 24 mesi. Dal beneficio sono esclusi i premi e contributi dovuti all’INAIL.

Si demanda a un decreto ministeriale la determinazione delle misure attuative.

Liquidazione anticipata della NASpI

Vengono modificate le modalità di erogazione della liquidazione anticipata della NASpI, la quale può essere richiesta dal beneficiario come incentivo all’autoimprenditorialità.

L’erogazione della prestazione non avviene più in un’unica soluzione, come attualmente previsto, ma in due rate:

  • la prima in misura pari al 70% dell’intero importo;
  • la seconda, pari al restante 30%, da corrispondere al termine della durata della prestazione, qualora questo intervenga prima dei 6 mesi dall’inizio dell’attività, o non oltre il termine di 6 mesi dalla data di presentazione della domanda di anticipazione, qualora il termine del periodo di trattamento intervenga successivamente.

L’erogazione di tale seconda rata è concessa a condizione che il beneficiario non abbia instaurato un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo per cui è riconosciuta la liquidazione anticipata della NASpI e non sia titolare di pensione diretta, eccetto l’assegno ordinario di invalidità.

In caso di intervenuta rioccupazione, quindi, non si ha diritto alla liquidazione di tale seconda rata e vi è l’obbligo di restituire per intero l’anticipazione ottenuta.

Disposizioni in materia di previdenza complementare

Con decorrenza dal periodo di imposta relativo all’anno 2026 viene elevato da 5.164,57 euro a 5.300 euro il limite annuo di deducibilità dalle imposte sui redditi per i contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro o committente alle forme di previdenza complementare.

Riguardo all’eventuale quota di prestazione in forma di capitale, viene elevato il limite dell’importo liquidabile in tale forma dal 50% al 60%, sempre in rapporto al valore attuale del montante finale accumulato.

Disposizioni in materia di accantonamenti del TFR al Fondo INPS

Viene modificato il criterio di individuazione dei datori di lavoro privati che sono tenuti al versamento degli accantonamenti relativi ai trattamenti di fine rapporto dei propri lavoratori dipendenti, non iscritti alla previdenza complementare, ad un apposito Fondo dell’INPS (c.d. “Fondo di Tesoreria”).

Fino alla data del 31 dicembre 2025, il limite dimensionale che determinava l’applicazione automatica dell’adesione al Fondo Tesoreria era di 50 dipendenti diversificando il calcolo in questo modo:

  • aziende in attività al 31 dicembre 2006: limite calcolato come media annuale dei lavoratori in forza nell’anno 2006;
  • aziende con inizio attività dal 1° gennaio 2007: limite calcolato come media annuale dei lavoratori in forza nell’anno solare di inizio attività.

La Legge di Bilancio 2026 stabilisce che la suddetta disposizione non opera:

  • nel periodo dal 1.1.2026 al 31.12.2027, qualora la media annuale del relativo anno precedente sia inferiore a 60 lavoratori dipendenti;
  • nel periodo dal 1.1.2028 al 31.12.2031, qualora la media annuale del relativo anno precedente sia inferiore a 50 lavoratori dipendenti;
  • dall’1.1.2032 in poi, qualora la media annuale del relativo anno precedente sia inferiore a 40 lavoratori dipendenti.

Si ricorda che il calcolo deve essere fatto prendendo a riferimento la media annuale dei lavoratori in forza nell’anno solare precedente all’anno del periodo di paga considerato.

Misure in materia di previdenza complementare

Con decorrenza dal 1° luglio 2026 vengono modificate le modalità di conferimento tacito o automatico (c.d. silenzio-assenso) alle forme di previdenza complementare degli accantonamenti del TFR. Nello specifico:

  • viene ridotto da 6 mesi a 60 giorni il termine oltre il quale opera il principio suddetto del silenzio-assenso e si introduce un effetto retroattivo, prevedendo la decorrenza dell’iscrizione alla forma pensionistica complementare e dei relativi versamenti dalla data di assunzione, anziché dal mese successivo alla scadenza del suddetto termine; resta fermo che quest’ultimo decorre dalla data di assunzione;
  • vengono ampliati gli effetti del silenzio-assenso, prevedendo che ad esso consegua il versamento anche delle contribuzioni a carico del datore di lavoro e del lavoratore previste dal contratto o accordo collettivo di istituzione della forma pensionistica complementare. I criteri di individuazione di quest’ultima nonché del relativo contratto o accordo collettivo restano immutati;
  • vengono ridefiniti per i lavoratori non di prima assunzione, limitatamente ai casi in cui abbiano già in essere, prima dell’instaurazione del nuovo rapporto di lavoro dipendente, un’adesione a una forma pensionistica complementare, gli effetti del silenzio-assenso, il quale viene posto in via generale con gli stessi termini temporali e criteri di individuazione della forma pensionistica complementare sopra riportati per la fattispecie soggettiva in oggetto.

Congedi parentali e per malattia di figli minorenni

L’ambito di applicazione dei congedi parentali dei lavoratori dipendenti viene esteso anche con riferimento ai figli di età compresa tra i 12 e i 14 anni e, in caso di adozione, nazionale o internazionale, o di affidamento, con riferimento ai minori fino al quattordicesimo anno di ingresso nella famiglia, anziché fino al dodicesimo anno.

Viene elevato da 5 a 10 giorni lavorativi all’anno il limite dei congedi dei lavoratori dipendenti per malattia dei figli di età superiore a 3 anni, fruibili da ciascun genitore, ed è estesa l’applicabilità dell’istituto con riferimento ai minori di età compresa tra 8 e 14 anni.

Prolungamento del contratto di lavoro stipulato in sostituzione delle lavoratrici in congedo

Viene inoltre prevista la possibilità di prolungare il contratto di lavoro dei lavoratori assunti a tempo determinato, anche in somministrazione, al fine di sostituire le lavoratrici in congedo di maternità o parentale ai sensi del D.lgs. 151/2001, per un ulteriore periodo di affiancamento della lavoratrice sostituita, di durata, comunque, non superiore al primo anno di età del bambino.

Promozione dell’occupazione delle madri lavoratrici

A decorrere dal 1° gennaio 2026, ai datori di lavoro privati che assumono donne madri di almeno tre figli di età inferiore a diciotto anni, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, è riconosciuto un esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, nella misura del 100%. Tale esonero è riconosciuto nel limite massimo di importo di 8.000 euro annui, riparametrato e applicato su base mensile, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

L’esonero spetta, considerando quale termine iniziale la data dell’assunzione, per:

  • 12 mesi, se l’assunzione è effettuata con contratto di lavoro a tempo determinato (anche in somministrazione);
  • 18 mesi, se il contratto a tempo determinato è trasformato a tempo indeterminato (considerando sempre quale termine iniziale la data di assunzione con il contratto a tempo determinato);
  • 24 mesi, se l’assunzione è effettuata con contratto di lavoro a tempo indeterminato.

L’esonero contributivo non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, mentre è compatibile, senza alcuna riduzione, con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni di cui all’art. 4 D.lgs. 216/2023.

Sono esclusi dall’agevolazione in parola i rapporti di lavoro domestico e i rapporti di apprendistato.

Incentivi per la trasformazione a tempo parziale dei contratti di lavoro

A decorrere dal 1° gennaio 2026, al fine di favorire la conciliazione tra attività lavorativa e vita privata, alla lavoratrice o al lavoratore con almeno 3 figli conviventi, fino al compimento del 10° anno di età del figlio più piccolo o senza limiti di età nel caso di figli con disabilità, è riconosciuta la priorità nella trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, orizzontale o verticale, o nella rimodulazione della percentuale di lavoro in caso di contratto a tempo parziale, che determina una riduzione dell’orario di lavoro di almeno 40 punti percentuali.

Al fine di incentivare l’applicazione del criterio di priorità, ai datori di lavoro privati che consentono ai lavoratori dipendenti la trasformazione, senza riduzione del complessivo monte orario di lavoro, è riconosciuto, per un periodo massimo di 24 mesi dalla data di trasformazione del contratto, l’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro. Tale esonero è riconosciuto nel limite massimo pari a 3.000 euro annui, riparametrato e applicato su base mensile, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

L’esonero contributivo non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, mentre è compatibile, senza alcuna riduzione, con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni di cui all’art. 4 D.lgs. 216/2023.

Altre principali novità

Tasso di interesse legale

Con il DM 10.12.2025, pubblicato sulla G.U. del 13.12.2025 n. 289, il tasso di interesse legale di cui all’art. 1284 c.c. è stato diminuito dal 2,00% all’1,60% in ragione d’anno con decorrenza dal 1° gennaio 2026. La modifica influenza principalmente i calcoli relativi al ravvedimento operoso, agli interessi dei capitali dati a mutuo e agli interessi che concorrono alla formazione del reddito d’impresa, mentre non cambieranno i coefficienti da utilizzare per determinare il valore fiscale di rendite e diritti di usufrutto, uso e abitazione, per i quali non si può assumere un tasso di interesse legale inferiore al 2,5% a seguito delle novità introdotte dal D.lgs. 139/2024.

Valutazione dei titoli iscritti nell’attivo circolante

Viene esteso agli amministratori di imprese costituite in forma societaria l’obbligo di indicare il proprio domicilio Viene reintrodotta, per gli esercizi 2025 e 2026, la deroga ai criteri di valutazione in bilancio dei titoli iscritti nell’attivo circolante, che consente ai soggetti che adottano i principi contabili nazionali di mantenere i medesimi valori risultanti dal bilancio precedente, evitando la svalutazione in base al valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato, fatta salva l’ipotesi in cui la perdita abbia carattere durevole.

A fronte del regime derogatorio, è previsto l’obbligo di destinare a riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla mancata svalutazione.

Lo Studio è a disposizione per approfondimenti e valutazioni.

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