
AGGIORNAMENTO:
Con DL del 31.3.2025 è stato prorogato l’obbligo della polizza contro i rischi catastrofali:
- al 1.10.2025 per le imprese di medie dimensioni (che rispettano due tra i limiti di totale stato patrimoniale < 25M, totale ricavi < 50M, dipendenti < 250)
- al 31.12.2025 per le imprese di piccole dimensioni (che rispettano due tra i limiti di totale stato patrimoniale < 5M, totale ricavi < 10M, dipendenti < 10)
Il termine del 31.3.2025 resta valido per le imprese di grandi dimensioni.
La legge di bilancio 2024 ha introdotto l’obbligo per le imprese di stipulare una polizza a copertura dei danni causati da calamità naturali ed eventi catastrofali.
Con il Decreto Ministeriale del 30.1.2025 n. 18, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 27.2.2025, sono state definite le modalità attuative e operative degli schemi di assicurazione dei rischi catastrofali.
Imprese interessate
Sono tenute a stipulare le polizze catastrofali le imprese:
- con sede legale o con stabile organizzazione in Italia;
- tenute all’iscrizione nel Registro delle imprese.
Sono escluse dall’obbligo le imprese agricole per le quali opera il Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteoclimatici.
Tempistiche
Le imprese sono tenute alla stipula della polizza descritta il 31.3.2025.
Eccezionalmente le imprese della pesca e dell’acquacoltura possono stipularla entro il 31.12.2025.
Le compagnie assicurative dovranno:
- adeguare i testi delle polizze entro il 29.3.2025;
- adeguare le polizze già in essere a partire dal primo rinnovo o quietanzamento utile.
Sanzioni
Le imprese inadempienti potrebbero essere escluse da agevolazioni pubbliche di qualsiasi
genere (non solo quelle spettanti in caso di eventi calamitosi) o potrebbero accedervi in misura
ridotta.
Caratteristiche delle polizze
Le polizze sono destinate alla copertura dei danni ai beni iscrivibili a bilancio tra le immobilizzazioni materiali, ovvero:
- terreni e fabbricati,
- impianti e macchinari,
- attrezzature industriali e commerciali.
L’assicurazione dovrebbe coprire anche i beni che l’impresa impiega a vario titolo (locazione, comodato, leasing) e di cui non è proprietaria.
Sono esclusi dall’obbligo i beni
- già assistiti da analoga copertura assicurativa, anche se stipulata da soggetti diversi dall’imprenditore che impiega i beni;
- le giacenze di magazzino.
I contratti di assicurazione sono destinati alla copertura dei danni direttamente cagionati da:
- sismi,
- alluvioni,
- frane,
- inondazioni,
- esondazioni,
verificatisi sul territorio nazionale.
La polizza non copre
- i danni che sono provocati dall’uomo o i danni a terzi provocati dai beni assicurati;
- i danni conseguenza diretta o indiretta di atti di conflitti armati, terrorismo, sabotaggio, tumulti;
- i danni relativi a energia nucleare, armi, sostanze radioattive, esplosive, chimiche o derivanti
da inquinamento o contaminazione.
I premi, che saranno aggiornati periodicamente, vanno determinati in misura proporzionale al rischio, tenendo conto di diversi elementi, tra cui il territorio e la vulnerabilità dei beni assicurati. Si tiene anche conto delle misure adottate dall’impresa per prevenire i rischi e proteggere i beni assicurati.
La polizza può prevedere uno scoperto che resta a carico dell’assicurato
- fino a 30 milioni di euro di somma assicurata, la parte a carico dell’impresa non può essere superiore al 15% del danno indennizzabile;
- per la fascia superiore a 30 milioni di euro e per le grandi imprese (quelle che, alla data di chiusura del bilancio presentino, congiuntamente, un fatturato maggiore di 150 milioni di euro e un numero di dipendenti pari o superiore a 500), la determinazione della percentuale di danno indennizzabile che rimane a carico dell’assicurato è rimessa alla libera negoziazione delle parti.
Il massimale potrà
- essere pari alla somma assicurata se questa è inferiore al milione di euro;
- essere pari al 70% della somma assicurata da un milione a 30 milioni di euro;
- essere determinata liberamente tra le parti sopra i 30 milioni di somma assicurata euro e per le grandi imprese.
Lo Studio è a disposizione per approfondimenti e valutazioni.