
Con la pubblicazione del decreto attuativo del 6.8.2024 e l’inaugurazione della piattaforma informatica del GSE del 7.8.2024 diventa operativo il credito d’imposta Transizione 5.0 (o Industria 5.0).
Investimenti agevolabili
Gli investimenti si distinguono in:
- investimenti trainanti che devono garantire una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale non inferiore al 3% o, in alternativa, una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento non inferiore al 5%;
- investimenti trainati che sono facoltativi.
Per quanto riguarda gli investimenti trainanti possono essere effettuati in:
- beni materiali nuovi, strumentali all’esercizio d’impresa di cui all’allegato A alla legge n. 232/2016 (Industria 4.0), interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura;
- beni immateriali nuovi di cui all’allegato B inclusi i software relativi alla gestione di impresa se acquistati nell’ambito del medesimo progetto di innovazione che comprende investimenti in sistemi, piattaforme o applicazioni per l’intelligenza degli impianti che garantiscono il monitoraggio continuo e la visualizzazione dei consumi energetici e dell’energia autoprodotta e autoconsumata, o introducono meccanismi di efficienza energetica, attraverso la raccolta e l’elaborazione dei dati anche provenienti dalla sensoristica IoT di campo (“Energy dashboarding”).
Gli investimenti trainati possono essere:
- gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, a eccezione delle biomasse, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta;
- le attività di formazione finalizzate all’acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi.
Misura del beneficio
Il beneficio è corrisposta nella forma del credito d’imposta nella misura del:
- 35% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- 15% del costo, per la quota di investimenti oltre i 2,5 e fino a 10 milioni di euro;
- 5% del costo, per la quota di investimenti oltre i 10 milioni e fino al limite di costi ammissibili di 50 milioni di euro.
Per ciascuna quota di investimento, la misura è rispettivamente aumentata:
- al 40%, 20% e 10%, nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva superiore al 6% o, in alternativa, di riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento superiore al 10%;
- al 45%, 25% e 15%, nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva superiore al 10% o, in alternativa, di riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento superiore al 15%.
Il credito d’imposta:
- è cumulabile con altre agevolazioni finanziate con risorse nazionali che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che il cumulo non porti al superamento del costo sostenuto;
- non è cumulabile con il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi materiali e immateriali 4.0 e con il credito d’imposta per investimenti nella ZES unica del Mezzogiorno e nella Zona Logistica Semplificata (ZLS).
Beneficiari
Possono usufruire dell’agevolazione le imprese residenti in Italia indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico, dalla dimensione e dal regime fiscale adottato, ad esclusione di quelle:
- in liquidazione volontaria, fallimento o altre procedure concorsuali;
- destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi del D.lgs. n. 231/2001 e ai sensi del codice antimafia;
- che non rispettino le normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e inadempienti rispetto agli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.
Inoltre non sono agevolabili i progetti di innovazioni destinati:
- ad attività direttamente connesse ai combustibili fossili;
- ad attività nell’ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell’Unione Europea (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento;
- ad attività connesse alle discariche di rifiuti, agli inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico;
- ad attività nel cui processo produttivo venga generata un’elevata dose di sostanze inquinanti classificabili come rifiuti speciali pericolosi di cui al regolamento (UE) n. 1357/2014 e il cui smaltimento a lungo termine potrebbe causare un danno all’ambiente.
Periodo
Sono agevolabili i progetti avviati dal 1.1.2024 e completati entro il 31.12.2025.
L’avvio del progetto corrisponde al primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare i beni oggetto di investimento, oppure qualsiasi altro tipo di impegno che renda irreversibile l’investimento stesso, a seconda di quale condizione si verifichi prima.
Il completamento si verifica invece:
- nel caso in cui l’ultimo investimento abbia ad oggetto beni materiali e immateriali nuovi alla data di effettuazione degli investimenti secondo le regole generali previste dall’articolo 109 del TUIR;
- nel caso in cui l’ultimo investimento abbia ad oggetto beni materiali nuovi finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, alla data di fine lavori dei medesimi beni;
- nel caso in cui l’ultimo investimento abbia ad oggetto attività di formazione finalizzate all’acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi, alla data di sostenimento dell’esame finale.
Progetto
Le imprese interessate devono presentare al Gestore dei Servizi Energetici (GSE):
- una comunicazione preventiva contenente la descrizione del progetto di investimento e il relativo costo (possibile dal 7 agosto 2024 sul portale GSE con accesso tramite SPID);
- una certificazione ex ante, rilasciata da un valutatore indipendente attestante l’entità della riduzione dei consumi conseguibili tramite gli investimenti.
Ai fini della fruizione del credito di imposta, inoltre, le imprese devono inviare al GSE:
- una comunicazione di dimostrazione dell’esecuzione degli ordini accettati dal venditore, con pagamento di acconto in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione sia dei beni materiali ed immateriali 4.0 sia dei beni materiali finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili;
- la comunicazione finale a seguito del completamento del progetto di innovazione a cui deve essere allegata la certificazione ex post, rilasciata da un valutatore indipendente, attestante l’effettiva realizzazione degli investimenti conformemente a quanto previsto dalla certificazione ex ante in termini tecnici ovvero, nel caso di variazioni intervenute nel corso della realizzazione del progetto di innovazione, il progetto di innovazione effettivamente realizzato e i consumi energetici effettivamente conseguiti.
Fruizione
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione decorsi dieci giorni dalla comunicazione da parte del GSE, a seguito del completamento degli investimenti, dell’importo del credito d’imposta.
Il credito d’imposta è utilizzabile in una o più quote entro la data del 31.12.2025 unicamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.
L’ammontare del credito d’imposta non utilizzato entro il 31.12.2025 è utilizzabile in cinque quote annuali di pari importo.
Al credito d’imposta non si applica:
- il limite annuale di utilizzo di 250.000 euro;
- il limite generale di compensabilità di crediti di imposta e contributi (2 milioni di euro);
- il divieto di compensazione in presenza di debiti iscritti a ruolo per imposte erariali per un ammontare superiore a 1.500 euro.
Il bonus non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile IRAP e non può essere ceduto né trasferito, neanche all’interno del consolidato fiscale.
Lo Studio è a disposizione per approfondimenti e valutazioni.