
AGGIORNAMENTO:
Il Ministero delle Imprese e del made in Italy (MIMIT), con la nota n. 127654 del 25 giugno 2025, ha prorogato al 31 dicembre 2025 il termine per la comunicazione della PEC degli amministratori di società già costituite al 1° gennaio scorso.
Rimangono invece confermate le linee interpretative e le ulteriori indicazioni operative fornite dal Ministero con la precedente nota del 12 marzo 2025.
La Legge di Bilancio 2025 ha esteso anche agli amministratori di imprese costituite in forma societaria l’obbligo di dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) da iscrivere al Registro delle Imprese.
Il Ministero delle Imprese e del made in Italy (MIMIT), con la nota n. 43836 del 12 marzo 2025, ha fornito alcuni chiarimenti in relazione a tale nuovo obbligo.
Società interessate
L’obbligo di comunicare l’indirizzo PEC degli amministratori al Registro delle Imprese riguarda tutte le imprese costituite in forma societaria, quali:
- società di persone:
- società semplici (S.s.) che esercitano attività agricola;
- società in nome collettivo (S.n.c.);
- società in accomandita semplice (S.a.s.);
- società di capitali:
- società per azioni (S.p.a.);
- società in accomandita per azioni (S.a.p.a.);
- società a responsabilità limitata (S.r.l.);
- società a responsabilità limitata semplificata (S.r.l.s.);
- reti di imprese dotate di soggettività giuridica.
Dall’obbligo sopraindicato sono pertanto escluse le società cui non è consentito svolgere attività commerciali, quali:
- società semplici che non esercitano attività agricola;
- società di mutuo soccorso;
- consorzi, anche con attività esterna;
- società consortili.
Rimangono in ogni caso esclusi dall’ambito soggettivo di applicazione della norma gli altri enti giuridici non costituiti in forma societaria o non rivolti allo svolgimento di una attività imprenditoriale.
Amministratori interessati
Con riferimento ai soggetti obbligati a comunicare il proprio recapito di posta elettronica certificata (PEC) al competente Registro delle Imprese, la disposizione si riferisce a tutti gli amministratori – siano essi persone fisiche o giuridiche e a prescindere dalle rispettive cariche e dalla rappresentanza legale – cui formalmente compete il potere di gestione degli affari sociali, con le connesse funzioni di dirigenza ed organizzazione.
Nello specifico, gli amministratori interessati sono i seguenti:
- società di persone:
- società semplici e società in nome collettivo: tutti i soci amministratori;
- società in accomandita semplice: esclusivamente i soci accomandatari in quanto i soci accomandanti non hanno il potere di amministrare la società;
- società di capitali e altri enti giuridici: tutti i componenti dell’organo amministrativo.
L’obbligo in commento si applica anche ai liquidatori della società, siano essi nominati dai soci o per intervento giudiziale.
Decorrenza dell’obbligo
I termini per la comunicazione dell’indirizzo PEC sono i seguenti:
- per le imprese costituite dopo il 1° gennaio 2025, contestualmente al deposito della domanda di iscrizione al competente Registro delle Imprese;
- per le imprese già costituite alla data del 1° gennaio 2025, entro il 30 giugno 2025.
In ogni caso è opportuno sottolineare che, in caso di rinnovo o nomina di nuovi amministratori, è necessario comunicare al Registro delle Imprese la PEC degli stessi, sia prima sia dopo il termine del 30 giugno 2025.
Ammissibilità dell’indirizzo di posta elettronica certificata dell’impresa
Il MIMIT, sempre nella nota n. 43836 del 12 marzo 2025, ha sottolineato come, in linea di principio, potrebbe essere ammissibile l’iscrizione per l’amministratore della medesima PEC dell’impresa. Tuttavia, tale soluzione rischia di generare complicazioni sotto molteplici profili, in particolare nella gestione e nello smistamento della posta, nell’accesso alla casella e nella trasparenza verso l’esterno della distinzione dei destinatari.
Tale ipotesi sarebbe inoltre preclusa dalla Direttiva del 22 maggio 2015 del Ministro dello sviluppo economico – d’intesa con il Ministro della giustizia – registrata dalla Corte dei Conti in data 13 luglio 2015 al n. 2608, la quale stabilisce che l’indirizzo PEC dell’impresa deve essere “nella titolarità esclusiva della medesima“, dovendosi in caso contrario ritenere non legittimamente effettuata l’iscrizione stessa.
Di conseguenza, le imprese che nel frattempo avessero optato per la coincidenza tra i due recapiti, dovrebbero conformarsi alle nuove indicazioni entro il termine del 30 giugno 2025. È opportuno evidenziare che, in presenza di una pluralità di amministratori, dovrebbe essere iscritto un indirizzo PEC distinto per ciascuno di essi.
Nel caso in cui, invece, un soggetto svolga l’incarico di amministratore in favore di più imprese, lo stesso potrà indicare per ciascuna di esse un medesimo indirizzo PEC ovvero dotarsi di più indirizzi differenti in relazione a ciascuna o a gruppi di esse.
Profili sanzionatori
Le imprese che non comunicheranno l’indirizzo PEC dell’amministratore in occasione di un atto di nomina o di rinnovo dello stesso, potranno subire la sospensione del procedimento per un termine massimo di 30 giorni, entro i quali dovranno provvedere all’integrazione del dato mancante. Trascorso inutilmente tale termine, le domande verranno rigettate.
In caso di inadempienza, le imprese già costituite alla data del 1° gennaio 2025 potrebbero inoltre subire una sanzione amministrativa pecuniaria da 103 euro a 1.032 euro per ogni amministratore, come previsto dall’art. 2630 del Codice Civile. Se la comunicazione avviene nei 30 giorni successivi alla scadenza, tale sanzione verrà ridotta ad un terzo.
Lo Studio è a disposizione per approfondimenti e valutazioni.