
Dal 1.10.2024 entra in vigore l’obbligo del possesso della “patente a punti” per l’accesso di imprese e lavoratori autonomi ai cantieri temporanei e mobili introdotto dal decreto legislativo n. 19/2024.
Imprese interessate
La patente sarà obbligatoria per:
- imprese edili, anche artigiane, e lavoratori autonomi;
- imprese che non appartengono al settore edile, ma che operano all’interno dei cantieri per lavorazioni di finitura.
Sono invece esclusi dall’obbligo:
- soggetti che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale all’interno dei cantieri;
- imprese in possesso dell’attestato di qualificazione SOA in classifica pari o superiore alla III.
La verifica del possesso della patente a punti è a carico del committente / responsabile dei lavori, indipendentemente che sia un’impresa o un soggetto privato (i quali se si ritengono non adeguatamente formati possono incaricare un responsabile dei lavori per delegare le responsabilità).
Requisiti per il rilascio della patente
La patente viene rilasciata in formato digitale dal competente Ispettorato territoriale del Lavoro, in presenza dei seguenti requisiti:
- iscrizione alla Camera di Commercio;
- adempimento degli obblighi formativi in materia di sicurezza previsti dal D.lgs. 81/2008 e nomina del RSPP quando previsto;
- possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità (DURC);
- possesso del Documento Unico di Valutazione dei Rischi (DVR);
- possesso del certificato di regolarità fiscale.
Il possesso dei requisiti può essere autocertificato.
La procedura di richiesta del rilascio della patente dovrà essere effettuata sul sito dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (procedura non ancora attiva, in attesa dell’apposito decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali).
Punti della patente
La patente è dotata di un punteggio iniziale di 30 punti, i quali possono essere decurtati, da un minimo di 1 a un massimo di 20 punti, a seguito di accertamenti e provvedimenti emessi dagli organi ispettivi.
Se nei cantieri si verificano infortuni da cui deriva la morte del lavoratore o un’inabilità permanente assoluta o parziale, l’ispettorato del lavoro può sospendere la patente fino a 12 mesi.
I criteri per l’ottenimento di ulteriori punti e le modalità per il recupero dei punti decurtati saranno individuati tramite un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
Le imprese non potranno accedere ai cantieri qualora la patente raggiunga un punteggio inferiore ai 15 punti, con l’eccezione del completamento delle lavorazioni che hanno superato il 30% del valore del contratto.
Sanzioni
L’attività svolta in cantieri temporanei o mobili da parte di una impresa o lavoratore autonomo privi della patente o con un numero di punti inferiore a 15, comporta l’applicazione di una sanzione:
- pari al 10% del valore dei lavori;
- non inferiore a 6.000 euro
- l’esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici.
Lo Studio è a disposizione per approfondimenti e valutazioni.
Decurtazione dei punti
| VIOLAZIONE | DECURTAZIONE |
|---|---|
| Mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi | 5 |
| Mancata elaborazione del Piano di emergenza ed evacuazione | 3 |
| Mancata formazione e/o mancato addestramento | 2 |
| Mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione o nomina del relativo responsabile | 3 |
| Mancata elaborazione del piano operativo di sicurezza | 3 |
| Omessa fornitura dei DPI contro le cadute dall’alto | 2 |
| Mancanza di protezioni verso il vuoto | 3 |
| Mancata installazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica sulla consistenza del terreno | 2 |
| Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi | 2 |
| Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi | 2 |
| Mancanza di protezione contro i contatti diretti e indiretti | 2 |
| Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo | 2 |
| Omessa notifica all’organo di vigilanza prima dell’inizio di lavori che possono comportare il rischio di esposizione all’amianto | 1 |
| Omessa valutazione dei rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi dall’articolo 28 | 3 |
| Omessa valutazione del rischio biologico e da sostanze chimiche | 3 |
| Omessa individuazione delle zone controllate o sorvegliate ai sensi del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 | 3 |
| Omessa valutazione del rischio di annegamento | 2 |
| Omessa valutazione dei rischi collegati a lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie | 2 |
| Omessa valutazione dei rischi collegati all’impiego di esplosivi | 3 |
| Omessa formazione dei lavoratori che operano in ambienti confinati o sospetti di inquinamento DPR n. 177/2011 | 1 |
| Condotta sanzionata dall’art. 3 co. 3 lettera a) del DL n. 12/2002 | 1 |
| Condotta sanzionata dall’art. 3 co. 3 lettera b) del DL n. 12/2002 | 2 |
| Condotta sanzionata dall’art. 3 co. 3 lettera c) del DL n. 12/2002 | 3 |
| Condotta sanzionata dall’art. 3 co. 3-quater del DL n. 12/2002 in aggiunta alle condotte di cui ai numeri 21, 22 e 23 | 1 |
| Infortunio di lavoratore dipendente dell’impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro dal quale derivi un’inabilità temporanea assoluta che importi l’astensione dal lavoro per più di 60 giorni | 5 |
| Infortunio di lavoratore dipendente dell’impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro che comporti una parziale inabilità permanente al lavoro | 8 |
| Infortunio di lavoratore dipendente dell’impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro che comporti un’assoluta inabilità permanente al lavoro | 15 |
| Infortunio mortale di lavoratore dipendente dell’impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro | 20 |
| Malattia professionale di lavoratore dipendente dell’impresa, derivante dalla violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro | 10 |